Al lavoro senza esibire green pass

Il 30 aprile finisce l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro e quindi viene meno il correlato obbligo di controllo datoriale.

La cessazione dell’obbligo riguarda tutti i lavoratori del pubblico e del privato. Anche gli ultracinquantenni, per i quali permane l’obbligo di vaccinazione sino al 15 giugno prossimo, potranno presentarsi al lavoro senza dover esibire il green pass.

Mascherine

L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie verrà meno dal 1° maggio, in molti luoghi al chiuso: negozi, supermercati, ristoranti e bar. Ma anche in uffici pubblici, banche, uffici postali, musei e biblioteche, palestre. Nonché dal barbiere, dal parrucchiere e dall'estetista. Via la mascherina anche nei luoghi all’aperto dove finora vigeva l’obbligo: arene cinematografiche, concerti stadi. La mascherina continua ad ogni modo ad essere raccomandata in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Nei luoghi di lavoro, fino al 30 aprile le mascherine (chirurgiche) sono considerati dispositivi di protezione individuale, il venir meno della qualificazione come Dpi, trascina con sé anche gli obblighi imposti dal 2020 ai datori, dalle norme dei Protocolli anti-contagio.

Considerando la persistenza del rischio di contagio (che sul luogo di lavoro è considerato infortunio), appare opportuno mantenere l’obbligo di mascherina, soprattutto dove non sia possibile assicurare le distanze interpersonali. Va ricordato che molti protocolli aziendali, impongono l’uso delle mascherine a prescindere dalle disposizioni legislative. Infatti il datore, in un’ottica di rigoroso rispetto del dovere di sicurezza, può continuare ad imporre, fino a che permane il rischio Covid-19, l’uso della mascherina.

Si attendono aggiornamenti nazionali, che chiariscano se e in quali termini persista l’obbligo di indossare la mascherina, per evitare incertezze, fraintendimenti e futuri contenziosi.

 

 

Da oggi i lavoratori del pubblico e privato che hanno almeno 50 anni o li compiranno entro il 15 giugno, dovranno possedere la certificazione verde derivante dal vaccino o dalla guarigione. L'obbligo è previsto fino al 15 giugno, mentre per i lavoratori più giovani resta sufficiente esibire il green pass base.

Le aziende potranno effettuare le verifiche, come fatto finora con il green pass base con la App Verifica C-19. Chi è esentato dal vaccino per motivi di salute potrà essere controllato con gli stessi strumenti usati per gli altri lavoratori, perché dal 7 febbraio la certificazione di esenzione è digitalizzata, ed è collegata a un Qr code, come il green pass.

Gli ultracinquantenni che non potranno esibire il green pass rafforzato saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto a conservare il posto di lavoro, fino al 15 giugno 2022. Ma non avranno la retribuzione. Le aziende, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili più volte.

La legge di bilancio 2022, prevede che a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

L’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individua, con riferimento alle persone fisiche, quelle «esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo testo unico» (oggi, articolo 55 del Tuir).

In base al combinato disposto di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 e dell’articolo 55 del TUIR, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti imprese commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 55 del TUIR.

In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare rientra nell’ambito dei soggetti esclusi da IRAP a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022. L’impresa familiare, infatti, come chiarito dalla risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E, «ha natura individuale e non collettiva (associativa).

Il 2022 sarà l’anno di entrata a regime dell’Assegno Unico Universale. Il nuovo strumento si propone di creare un beneficio economico da attribuire in favore di tutti i nuclei familiari con figli a carico e sarà determinato per scaglioni, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno è: 

universale in quanto sarà attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia; 

unico in quanto andrà a sostituire o rimodulare in modo strutturale le seguenti prestazioni assistenziali:

    • detrazioni dall’imposta per figli a carico
    • detrazioni per le famiglie numerose
    • assegno per il nucleo familiare
    • assegno temporaneo unico 2021

Sarà riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza e fino ai diciotto anni di età del figlio, con possibilità di prolungarlo sino al ventunesimo anno di età, a condizione che i figli:

  • stiano frequentando un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
  • stiano svolgendo un tirocinio;
  • abbiano un lavoro che produca un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • risultino iscritti come disoccupati in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • stiano svolgendo il servizio civile universale.


Presentazione della domanda

Sarà possibile presentare domanda all’INPS a partire dal 1° gennaio 2022, tuttavia, l’erogazione dell’Assegno Unico Universale avverrà a partire da marzo 2022 e la domanda avrà validità fino a febbraio 2023. Anche a regime, l’Assegno verrà erogato per un periodo di 12 mesi, da marzo di ciascun anno e fino a febbraio dell’anno successivo.

Dovrà essere presentata ogni anno, in modalità telematica all’Inps. Per poterla presentare autonomamente sarà necessario possedere il proprio Spid e allegare il modello ISEE, in alternativa rivolgendsosi ai Caf patronato o al contact center INPS. Le erogazioni inizieranno a partire da marzo 2022 tramite bonifico sul conto corrente dei genitori. In caso di mancanza di ISEE o di ISEE superiore a 40.000 euro, si potrà presentare l’istanza per l’ottenimento dell’importo minimo. Resta salva comunque la possibilità di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica per l’ottenimento dell’Isee in data successiva alla presentazione della domanda di assegno unico. In tal caso l’importo spettante verrà ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’Isee. 

La domanda prevede l’autocertificazione della composizione del nucleo familiare e dei figli, il luogo di residenza, l’Iban di uno o di entrambi i genitori. Possono riscuotere l’assegno i genitori, anche in modalità ripartita, secondo le indicazioni fornite all’atto della richiesta. I figli maggiorenni hanno facoltà di inviare direttamente la domanda per ricevere, autonomamente, la quota di loro spettanza.

Per evitare che nel mese di marzo i lavoratori abbiano una minore disponibilità economica, l’Inps ricorda di inoltrare le richieste entro il 28 febbraio, assicurandosi così la ricezione dell’assegno unico nel mese successivo.

L’importo dell’Assegno Unico Universale sarà variabile e determinato sulla base del risultati dell’ISEE del nucleo familiare richiedente e dell’età dei figli a carico. Inoltre, sono previste delle maggiorazioni per alcuni casi specifici.

  • Per ciascun figlio minorenne: importo da 175 euro a 50 euro al mese. Tale importo spetta nella misura piena di 175 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 50 euro.
  • Per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni: importo da 85 euro a 25 euro al mese. Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 25 euro.
  • Per ciascun figlio successivo al secondo: maggiorazione da 85 euro a 15 euro al mese. Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 15 euro.

Arretrati:

  • Entro giugno 2022 sarà possibile presentare la domanda senza perdere gli arretrati, che decoreranno da marzo 2022 (entrata in vigore).
  • A partire da luglio 2022, l’assegno potrà essere erogato solo per il mese corrente di presentazione, con conseguente perdita degli arretrati.

La gestione dell’assegno unico è di esclusiva competenza Inps e il datore non viene coinvolto. Si tratta di un’estraneità ancor più marcata rispetto all’assegno per il nucleo familiare; infatti, mentre per quest’ultimo il coinvolgimento del datore era previsto per l’erogazione nel cedolino di paga, per il neonato assegno pensa l’Inps anche a pagare. Ogni eventuale disservizio o anomalia dovrà, quindi, essere gestita dal lavoratore direttamente con l’Istituto.

 

Devono essere comunicati i rapporti riconducibili alla tipologia del lavoro autonomo di cui all’articolo 2222 del Codice civile, svolti con carattere di saltuarietà e occasionalità.

L’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 29/2022, ha precisato che il nuovo adempimento è circoscritto ai committenti che rivestono la qualifica di imprenditori. Di conseguenza si possono considerare fuori dal campo applicativo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, i liberi professionisti, i soggetti che non esercitano attività di impresa, i condomìni, le associazioni sportive dilettantistiche e culturali senza scopo di lucro.

In attesa dell’avvio della procedura telematica, il committente deve inviare una mail (non Pec) agli indirizzi di posta elettronica indicati nella nota Inl 29/2022, alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro di competenza, prima dell’nizio della prestazione, riportando: i dati del committente e del prestatore; il luogo della prestazione; la sintetica descrizione dell’attività; la data inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio; l’importo del compenso, se già stabilito.

In caso di violazione dell’obbligo, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Potranno essere applicate anche quando il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione, senza che ne sia stata fatta una nuova.