La recente Legge di stabilità per il 2023 prevede una nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Ai fini della definibilità non rileva la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento, ma la data in cui è stato consegnato il ruolo all’ente per la riscossione.
Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata. Il Prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione.
Possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti titolari di dilazioni in corso o già decaduti, senza essere tenuti preventivamente a versare le rate scadute o in scadenza.
Presentazione della Domanda
La richiesta di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’apposito servizio disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente). A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
I Pagamenti
In caso di risposta positiva, il debito residuo in potrà essere pagato in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, nel numero di rate scelto o in 5 anni, 1 Rata 10% 31 lug 2023, 2 rata 10% 30 nov 2023. Dal 2024 al 2027 4 rate annuali.
Effetti della presentazione della Domanda
Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda.
Sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2023), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.
Inibizione nel compimento di nuove azioni esecutive o di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Rilascio del DURC.
Il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta) e 48-bis (in materia di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR n. 602/73.
A differenza della precedente rottamazione è sempre consentito al contribuente richiedere, per i carichi per i quali è decaduto, il rateizzo ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602