La recente Legge di stabilità per il 2023 prevede una nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Ai fini della definibilità non rileva la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento, ma la data in cui è stato consegnato il ruolo all’ente per la riscossione.

Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata. Il Prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione.

Possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti titolari di dilazioni in corso o già decaduti, senza essere tenuti preventivamente a versare le rate scadute o in scadenza.

Presentazione della Domanda

La richiesta di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’apposito servizio disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente). A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

I Pagamenti

In caso di risposta positiva, il debito residuo in potrà essere pagato in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, nel numero di rate scelto o in 5 anni, 1 Rata 10% 31 lug 2023, 2 rata 10% 30 nov 2023. Dal 2024 al 2027 4 rate annuali.

Effetti della presentazione della Domanda

Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda.

Sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2023), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Inibizione nel compimento di nuove azioni esecutive o di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Rilascio del DURC.

Il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta) e 48-bis (in materia di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR n. 602/73.

A differenza della precedente rottamazione è sempre consentito al contribuente richiedere, per i carichi per i quali è decaduto, il rateizzo ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

La legge di Bilancio del 2023 ha elevato il limite relativo all’utilizzo del denaro contante. Dal 2023 sarà possibile effettuare trasferimenti di denaro contante fino a 4.999,99 euro.

Il nuovo limite non si applica ai versamenti o prelevamenti bancari. In tale ipotesi non viene effettuato alcun trasferimento di denaro in favore di soggetti diversi.

Il pagamento rateale deve considerarsi ammesso e regolare. In tale ipotesi non sussiste alcun intento di aggiramento del predetto limite. Ad esempio se le previsioni contrattuali prevedono il pagamento di un importo complessivo di 12.000 euro, in tre rate di 4.000 euro cadauna a 30, 60 e 90 giorni rispetto alla data fattura, il pagamento di ogni singola rata può essere effettuato in contanti. Nella prassi commerciale il pagamento delle fatture viene in alcuni casi rateizzato e quindi il comportamento non può essere considerato quale frazionamento dell’operazione.

Rimane applicabile anche nell’anno 2023 l’art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012, che prevede nei casi di mancata accettazione di un pagamento, indipendentemente dall’importo, effettuato con carta di debito, carta di credito o carta prepagata, la sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione.


Il decreto legge n. 36, rende pienamente operativo l’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito e di credito da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali.

Dal 30 giugno 2022 viene stabilita l’applicazione delle sanzioni agli esercenti e ai professionisti che negano l’utilizzo del Pos.

Esercenti, commercianti e professionisti che non accetteranno pagamenti con moneta elettronica rischieranno una sanzione in misura fissa di 30 euro, a cui se ne andrà a sommare un’altra pari al 4% del valore complessivo della transazione. 

I crediti d’imposta vengono riconosciuti alle imprese a forte consumo di energia elettrica; a forte consumo di gas naturale; a quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre 2022 e dicembre 2022. Il credito è subordinato alla circostanza che il prezzo per l'acquisto della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, le imprese agricole. Rientrano inoltre, gli enti commerciali e gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR e le ONLUS di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 460/97, che esercitino anche un'attività commerciale. Sono invece esclusi gli esercenti arti e professioni.

Per le imprese non energivore e non gasivore è prevista la possibilità di chiedere tramite pec al fornitore di energia elettrica, o di gas naturale, il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito di imposta spettante per il periodo agevolato. Il venditore invia la comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza del periodo agevolato.

I crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione mediante il modello F24, possono essere ceduti a terzi e non possono essere chiesti a rimborso.

I beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022, entro il prossimo 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

 

 

L'art 18 del PNRR 2 stabilisce l'obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti:

  • in regime forfettario 
  • in regime di vantaggio
  • alle associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000.

che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi superiori a euro 25.000. Sono esclusi anche coloro i quali hanno aperto o apre la PIVA nel 2022.

Con la fattura elettronica, si avrà evidenza della imposta di bollo di 2 euro quando il corrispettivo della fattura supero l'importo di 77,47.

Lo Studio Missori mette a disposizione l'app per la fatturazione elettronica, del ns partener Datev Koinos, Superbill www.superbill.it