Premessa


Tra le diverse disposizioni contenute nel D.L. n. 124/2019, pubblicato in GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019, rilevante importanza è ricoperta dalle disposizioni relative alle limitazioni sull’utilizzo del denaro contante e l’incentivo verso i pagamenti elettronici. In merito, le novità introdotte dal Decreto Fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2020 sono:

  • Art. 18 Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
  • Art. 22 Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
  • Art. 23 Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito o debito

Modifiche al regime dell’utilizzo del contante


La normativa antiriciclaggio prevede:

Art.49, D.Lgs. 231/2007
È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

NOTA BENE - I trasferimenti che eccedano il limite dei 3.000 euro possono tuttavia essere eseguiti per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

L'articolo 18 del D.L. n.124/2019
detta disposizioni volte modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tale articolo ridefinisce:

  • la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche;
  • la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti, iscritti in una specifica sezione, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.

Regime sanzionatorio


Prima dell’approvazione del DL n.124/2019, il regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza delle predette soglie limite all'utilizzo del contante era quello previsto dall'articolo 63 del D.Lgs. 231/2007:

“Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.”

L'articolo 18 del DL n.124/2019 ha inserito nel DLgs. n.231/2007:

Comma 1-ter, art.63
Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro.
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.

Credito d’imposta per pagamenti elettronici


L'articolo 22 introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020. 

  • Esso è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro. L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.

 

Soggetti beneficiari È riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro.
Misura credito 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Modalità utilizzo credito
  • esclusivamente in compensazione mediante modello F24
  • a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Il credito
  • Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP.
  • Si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.
  • Spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020

 

L'emissione della Fattura Elettronica

Il D.L. 119/2018 è intervenuto sia sugli elementi informativi che deve contenere la fattura elettronica ordinaria sia sulla tempistica di emissione, in via generale, connessa al momento di effettuazione dell'operazione individuata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/1972; ad esempio, per le prestazioni di servizi l'operazione si considera effettuata ai fini Iva nel momento del pagamento del corrispettivo per il servizio ricevuto. Da qui l'obbligo di emissione della fattura entro le 24 ore dall'effettuazione dell'operazione.

L'emissione della fattura post D.L. 119

Informazioni da riportare in fattura Tra le indicazioni che il documento deve recare figura anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura».
Termine di emissione A partire dal 1° luglio 2019 la fattura la fattura può essere emessa entro dieci giorni (termine che potrebbe essere portato a 12 giorni) dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto Iva. La facoltà̀ in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.

La corretta indicazione della data della fattura emessa

Anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento (“Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica) dovrà̀ sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Data da indicare nel registro delle fatture emesse.

Quadro sanzionatorio fatturazione elettronica

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni individuate nell'art. 1, comma 6 del D.Lgs. 127/2015, con rinvio all'art. 6 del D.Lgs. 471/1997,

Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Per violazione dell’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico:

  1. non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all'operazione documentata;
  2. sono ridotte al 20%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Inoltre, per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile, le indicazioni di cui alla lettera b) si applicano fino al 30 settembre 2019.

1° gennaio 2019 Obbligo di fatturazione elettronica in formato XML in transito dallo S.d.I.

Fino al 30 giugno 2019
Per i contribuenti Iva trimestrali

Nessuna applicazione delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica (comma 6 dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015) qualora la fattura in formato elettronico è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata.
Le sanzioni si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta del periodo successivo.
Fino al 30 settembre 2019
Per i contribuenti Iva
mensili
Stesse indicazioni di cui al punto precedente. La riduzione al 20% delle sanzioni è estesa fino al 30 settembre 2019 per i soggetti con liquidazione periodica mensile per le operazioni effettuate entro la suddetta data (vedi Circolare 14 in commento)

 

Esempio riduzione sanzioni al 20%

Contribuenti mensili Entro il 16 novembre 2019 è emessa fattura per documentare un'operazione effettuata in data 30 settembre. La fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Contribuenti trimestrali Entro il 30 giugno è emessa una fattura per documentare un'operazione effettuata a marzo. Anche in questo caso, la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

 

La lotteria dei corrispettivi è stata normativamente prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2019), che ne ha previsto l'introduzione effettiva a partire dal 1° gennaio 2020.
Il consumatore, all'atto dell'emissione del documento commerciale da parte dell'esercente, deve farsi parte attiva dichiarando di voler partecipare alla lotteria stessa.
Tale dichiarazione consiste nella comunicazione del proprio “codice lotteria”.
L'esercente dovrà porsi nelle condizioni “tecniche” di poter far partecipare i propri clienti che lo desiderassero alla lotteria dei corrispettivi.
Tutti i registratori telematici, anche quelli già installati ed in uso a seguito di obbligo di gestione dei corrispettivi elettronici, anticipato al 1° luglio 2019, dovranno essere aggiornati. Quanto sopra poiché il Provvedimento ha disposto che per esigenze di privacy a dover essere indicato non è il codice fiscale del cliente, bensì un codice identificativo univoco, che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”, e la cui funzione è quella identificare il contribuente stesso esclusivamente ai fini della lotteria stessa.
L'acquisizione dei codici lotteria (il cui formato non è ancora noto) potrà avvenire, da parte degli esercenti, anche tramite lettore ottico.

40 anni di esperienza al fianco delle imprese
Consulenza Aziendale, Fiscale e del Lavoro.

Lo Studio Missori, fondato nel 1984 dal Rag. Alessandro Missori, nasce dopo la collaborazione, iniziata nel 1974, con lo studio De Luca Cesarini. L'attività di consulenza del lavoro fino ad allora svolta, viene ampliata da Alessandro, con quelle di tenuta della contabilità, consulenza fiscale e commerciale. Nel 1990 il figlio Marco Missori entra a far parte dello Studio come collaboratore, per poi affiancare il padre come associato dal 1997 e successivamente dal 2013, assumerne la titolarità. Lo Studio è da sempre stato caratterizzato da elevata professionalità e costante attenzione al cliente da parte dei titolari e dei propri collaboratori, questi ultimi sempre inquadrati come dipendenti con elevate esperienza e capacità trasmesse direttamente dai titolari. Non ci siamo mai avvalsi di collaboratori tirocinanti, preferendo sempre rapporti stabili per garantire riferimenti duraturi ai nostri clienti. Siamo sempre stati all'avanguardia per quanto riguarda l'informatizzazione delle nostre attività sin dagli anni '80, con i sistemi operativi Olivetti Asp01/02, dal 1990 al 2013 con il sistema SISPAC di Osra WKI, affiancato nel 2000 da una moderna rete lan, per poi passare all'attuale e modernissimo software gestionale integrato DATEV Koinos su server Cloud. Questo ci ha permesso di offrire consulenza con alto valore aggiunto di professionalità e servizi efficienti e sempre evoluti, con grandi margini di sicurezza per la clientela.


La Nostra Squadra

La Nostra Squadra

Marco Missori

Marco Missori Commercialista Revisore Contabile

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, Commercialista del Lavoro, Revisore Contabile.

Nadia Abbati

Nadia Abbati Amministrazione del Personale

Collabora con lo Studio Missori dal 1986. Specializzata nell'amministrazione del personale di medie imprese.

Evelin Rotondo

Evelin Rotondo Amministrazione del Personale

Impiegata presso lo studio Missori dal 1991. Si occupa della gestione di tutte le fasi del rapporto di lavoro.

Marianna Ciluzzo

Marianna Ciluzzo Gestione Aziende e Contabilità

Impiegata presso lo Studio Missori dal 1997. Specialista Contabile e Gestione Aziende, specialista Fatturazione Elettronica.