Tutte le spese elencate nella tabella in allegato, a partire dal 1° gennaio 2020 non consentiranno alcuna detrazione se non onorate con strumenti tracciabili, ovvero moneta elettronica, assegni bancari, postali, e comunque ogni strumento anche elettronico che consenta di “tracciare” la transazione (es. PayPal, Satispay e similari). Quindi, no contanti, pena la perdita della detrazione seppure in possesso di regolare fattura o scontrino parlante.

Le eccezioni 

Unica eccezione riguarda le spese mediche e farmaceutiche, le quali non sempre debbano essere tracciate in ordine al pagamento. L'obbligo di tracciabilità non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Restano quindi detraibili se pagate in contanti:
acquisto medicinali (anche di tipo veterinario),
acquisto di dispositivi medici (anche noleggio e similari),
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o privati accreditate SSN.

Precisazioni:
medico specialistica che opera privatamente, obbligo di pagamento tracciabile;
esame del sangue effettuato presso struttura del Servizio Sanitario Nazionale, non obbligo;
ticket ospedaliero per visita specialistica, non obbligo.

Soluzione agli errori

In caso si abbiano sostenute, nel corso del mese di gennaio, alcune spese mediche per visite specialistiche e per la diagnostica, pagate in contanti, non v’è dubbio che, gli oneri sostenuti non potranno essere considerati in detrazione.
In tal caso, per poter detrarre la spesa, sarà necessario ripetere il pagamento in modo corretto e il laboratorio o il medico specialista, dovrà restituire la somma precedentemente ricevuta.

La documentazione per le dichiarazioni fiscali

La novità è destinata ad incidere anche sulla operatività dei professionisti incaricati della predisposizione delle dichiarazioni fiscali. Non sarà sufficiente, infatti, consegnare al soggetto incaricato le fatture attestanti le spese mediche sostenute, ma sarà necessario fornire la prova dell’effettuazione del pagamento con un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità. Dovrà quindi essere consegnata l’attestazione rilasciata dal POS dell’avvenuta transazione, copia della ricevuta del bonifico bancario, fotocopia dell’assegno bancario o circolare tratto, oppure l’estratto conto bancario o della carta di credito.

Infatti l’Agenzia delle Entrate non sarà in grado di verificare autonomamente le modalità di pagamento dei predetti oneri. È dunque probabile che, in sede di controllo formale, venga chiesto ai contribuenti di fornire prova dell’utilizzo di un qualsiasi mezzo di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 con cui ha fornito i primi chiarimenti in tema di modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione.
Novità del decreto fiscale 2020
Il decreto fiscale 2020 ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione.
E' stata estesa alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.
Deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.
Inoltre, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.
Ne consegue che tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla nuova risoluzione, appartenenti alle categorie:
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA;
- agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- sostituti d’imposta.
Occorre ricordare che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate: direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”; avvalendosi di un intermediario abilitato.

Il decreto Sostegni Bis aveva prorogato, dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, il termine di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione, nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni.

Dal 1° settembre riprende l'attività di riscossione, con la notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive. Il 31 agosto è l'ultimo giorno di sospensione per il versamento di tutte le entrate derivanti da cartelle di pagamento, riferite al periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, i pagamenti delle quali dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto all’articolo 43, comma 1, che:“Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Il predetto esonero, è riconosciuto a partire dal 26 maggio 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro da utilizzare è la contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi citati.

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021. Per l’individuazione dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, si deve fare riferimento ai codici ATECO di cui all’Allegato n. 1 della circolare INPS n. 140 del 21 settembre 2021.

Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e da alcuni previsti dall’articolo 43 deldecreto-legge n. 73/2021. Ossia: 

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali
  • divieto, fino al 31 dicembre 2021, di licenziamenti collettivi e individuali

 L’INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni operative.

Il decreto legge n. 73/2021 (decreto “Sostegni bis”) ha introdotto all’articolo 1 tre nuovi contributi a fondo perduto, la platea dei possibili beneficiari è costituita dai soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Il contributo denominato “contributo Sostegni bis perequativo”, è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019.

L’ammontare del contributo verrà determinato, applicando la percentuale che sarà stabilita con decreto del Mef, alla differenza del risultato economico d’esercizio e sarà riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto, già ottenuti nel periodo emergenziale.

L’istanza potrà essere presentata, solo dai contribuenti che avranno trasmesso la dichiarazione dei Redditi entro il 30 settembre 2021.