L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 con cui ha fornito i primi chiarimenti in tema di modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione.
Novità del decreto fiscale 2020
Il decreto fiscale 2020 ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione.
E' stata estesa alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.
Deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.
Inoltre, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.
Ne consegue che tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla nuova risoluzione, appartenenti alle categorie:
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA;
- agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- sostituti d’imposta.
Occorre ricordare che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate: direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”; avvalendosi di un intermediario abilitato.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto all’articolo 43, comma 1, che:“Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Il predetto esonero, è riconosciuto a partire dal 26 maggio 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro da utilizzare è la contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi citati.

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021. Per l’individuazione dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, si deve fare riferimento ai codici ATECO di cui all’Allegato n. 1 della circolare INPS n. 140 del 21 settembre 2021.

Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e da alcuni previsti dall’articolo 43 deldecreto-legge n. 73/2021. Ossia: 

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali
  • divieto, fino al 31 dicembre 2021, di licenziamenti collettivi e individuali

 L’INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni operative.

Il decreto legge n. 73/2021 (decreto “Sostegni bis”) ha introdotto all’articolo 1 tre nuovi contributi a fondo perduto, la platea dei possibili beneficiari è costituita dai soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Il contributo denominato “contributo Sostegni bis perequativo”, è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019.

L’ammontare del contributo verrà determinato, applicando la percentuale che sarà stabilita con decreto del Mef, alla differenza del risultato economico d’esercizio e sarà riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto, già ottenuti nel periodo emergenziale.

L’istanza potrà essere presentata, solo dai contribuenti che avranno trasmesso la dichiarazione dei Redditi entro il 30 settembre 2021.

 

Il decreto Sostegni Bis aveva prorogato, dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, il termine di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione, nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni.

Dal 1° settembre riprende l'attività di riscossione, con la notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive. Il 31 agosto è l'ultimo giorno di sospensione per il versamento di tutte le entrate derivanti da cartelle di pagamento, riferite al periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, i pagamenti delle quali dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021.

Premessa


Tra le diverse disposizioni contenute nel D.L. n. 124/2019, pubblicato in GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019, rilevante importanza è ricoperta dalle disposizioni relative alle limitazioni sull’utilizzo del denaro contante e l’incentivo verso i pagamenti elettronici. In merito, le novità introdotte dal Decreto Fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2020 sono:

  • Art. 18 Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
  • Art. 22 Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
  • Art. 23 Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito o debito

Modifiche al regime dell’utilizzo del contante


La normativa antiriciclaggio prevede:

Art.49, D.Lgs. 231/2007
È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

NOTA BENE - I trasferimenti che eccedano il limite dei 3.000 euro possono tuttavia essere eseguiti per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

L'articolo 18 del D.L. n.124/2019
detta disposizioni volte modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tale articolo ridefinisce:

  • la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche;
  • la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti, iscritti in una specifica sezione, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.

Regime sanzionatorio


Prima dell’approvazione del DL n.124/2019, il regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza delle predette soglie limite all'utilizzo del contante era quello previsto dall'articolo 63 del D.Lgs. 231/2007:

“Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.”

L'articolo 18 del DL n.124/2019 ha inserito nel DLgs. n.231/2007:

Comma 1-ter, art.63
Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro.
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.

Credito d’imposta per pagamenti elettronici


L'articolo 22 introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020. 

  • Esso è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro. L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.

 

Soggetti beneficiari È riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro.
Misura credito 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Modalità utilizzo credito
  • esclusivamente in compensazione mediante modello F24
  • a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Il credito
  • Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP.
  • Si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.
  • Spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020