Le criptovalute vanno indicate nel quadro RW anche se detenute in wallet con chiave privata.
L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 788/2021 tratta, gli obblighi di monitoraggio riferiti alla detenzione di valute virtuali in digital wallet ribadendo quanto già precisato in precedenti documenti di prassi.
Conferma gli obblighi di monitoraggio: le valute virtuali vanno indicate nel quadro RW ogni anno, ma non sono soggette a Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero).
Agli eventuali redditi si applica quanto stabilito dall’articolo 67, comma 1-ter, del Tuir per le valute estere, ossia tassazione dei proventi ma solo se derivano da una cessione a titolo oneroso di valute detenute su conti correnti e depositi con giacenza media superiore, per almeno sette giorni lavorativi continui, a 51.645,69 euro; il prelievo da un wallet equivale ad una cessione a titolo oneroso e la giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla loro tipologia.
Costituisce una cessione anche la conversione di una valuta virtuale in un’altra valuta virtuale o in euro o in un’altra valuta avente corso legale.