Devono essere comunicati i rapporti riconducibili alla tipologia del lavoro autonomo di cui all’articolo 2222 del Codice civile, svolti con carattere di saltuarietà e occasionalità.
L’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 29/2022, ha precisato che il nuovo adempimento è circoscritto ai committenti che rivestono la qualifica di imprenditori. Di conseguenza si possono considerare fuori dal campo applicativo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, i liberi professionisti, i soggetti che non esercitano attività di impresa, i condomìni, le associazioni sportive dilettantistiche e culturali senza scopo di lucro.
In attesa dell’avvio della procedura telematica, il committente deve inviare una mail (non Pec) agli indirizzi di posta elettronica indicati nella nota Inl 29/2022, alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro di competenza, prima dell’nizio della prestazione, riportando: i dati del committente e del prestatore; il luogo della prestazione; la sintetica descrizione dell’attività; la data inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio; l’importo del compenso, se già stabilito.
In caso di violazione dell’obbligo, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Potranno essere applicate anche quando il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione, senza che ne sia stata fatta una nuova.