L'emissione della Fattura Elettronica

Il D.L. 119/2018 è intervenuto sia sugli elementi informativi che deve contenere la fattura elettronica ordinaria sia sulla tempistica di emissione, in via generale, connessa al momento di effettuazione dell'operazione individuata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/1972; ad esempio, per le prestazioni di servizi l'operazione si considera effettuata ai fini Iva nel momento del pagamento del corrispettivo per il servizio ricevuto. Da qui l'obbligo di emissione della fattura entro le 24 ore dall'effettuazione dell'operazione.

L'emissione della fattura post D.L. 119

Informazioni da riportare in fattura Tra le indicazioni che il documento deve recare figura anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura».
Termine di emissione A partire dal 1° luglio 2019 la fattura la fattura può essere emessa entro dieci giorni (termine che potrebbe essere portato a 12 giorni) dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto Iva. La facoltà̀ in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.

La corretta indicazione della data della fattura emessa

Anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento (“Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica) dovrà̀ sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Data da indicare nel registro delle fatture emesse.

Quadro sanzionatorio fatturazione elettronica

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni individuate nell'art. 1, comma 6 del D.Lgs. 127/2015, con rinvio all'art. 6 del D.Lgs. 471/1997,

Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Per violazione dell’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico:

  1. non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all'operazione documentata;
  2. sono ridotte al 20%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Inoltre, per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile, le indicazioni di cui alla lettera b) si applicano fino al 30 settembre 2019.

1° gennaio 2019 Obbligo di fatturazione elettronica in formato XML in transito dallo S.d.I.

Fino al 30 giugno 2019
Per i contribuenti Iva trimestrali

Nessuna applicazione delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica (comma 6 dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015) qualora la fattura in formato elettronico è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata.
Le sanzioni si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta del periodo successivo.
Fino al 30 settembre 2019
Per i contribuenti Iva
mensili
Stesse indicazioni di cui al punto precedente. La riduzione al 20% delle sanzioni è estesa fino al 30 settembre 2019 per i soggetti con liquidazione periodica mensile per le operazioni effettuate entro la suddetta data (vedi Circolare 14 in commento)

 

Esempio riduzione sanzioni al 20%

Contribuenti mensili Entro il 16 novembre 2019 è emessa fattura per documentare un'operazione effettuata in data 30 settembre. La fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Contribuenti trimestrali Entro il 30 giugno è emessa una fattura per documentare un'operazione effettuata a marzo. Anche in questo caso, la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.